Legge Ordinaria n. 896 del 10/10/1950 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1950)
Stanziamento di fondi per la liquidazione delle spese di trasporto per il rimpatrio di automezzi dall'Eritrea, avvenuto nel 1946.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del
proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese
ammontanti  a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea
di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.
  La  restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone
e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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