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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei trasporti e' autorizzato ad assumere a carico del
proprio bilancio, nei limiti della somma di lire 86 milioni, le spese
ammontanti a circa 114 milioni di lire per il rimpatrio dall'Eritrea
di autoveicoli, rimorchi e persone, effettuato nel 1946.
La restante somma di lire 28 milioni rimane a carico delle persone
e dei proprietari degli automezzi rimpatriati.