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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del
Codice civile, per la scelta dei componenti del Collegio sindacale
tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e'
elevato a cinquanta milioni di lire.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI