Legge Ordinaria n. 9 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 1950)
Aumento del limite di valore stabilito dall'art. 2397 del Codice civile per la scelta dei componenti del Collegio sindacale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il limite di valore, stabilito dal secondo comma dell'art. 2397 del
Codice  civile,  per  la scelta dei componenti del Collegio sindacale
tra  gli  iscritti  nel  ruolo  dei  revisori ufficiali dei conti, e'
elevato a cinquanta milioni di lire.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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