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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per provvedere, ai
sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di
riparazione dei danni causati dalle alluvioni dell'autunno 1949 alle
opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.