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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato di cui all'art. 6 della legge 2
aprile 1940, n. 287, e' elevato, per l'esercizio 1 agosto 1949-31
luglio 1950, a lire venti milioni.