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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, autorizzato con l'articolo 6 della legge 4
maggio 1936, n. 844, a parziale copertura del disavanzo della
gestione del Fondo pensioni e sussidi per il personale
dell'Amministrazione stessa, e' elevato - a partire dall'esercizio
finanziario 1950-51 - da lire 250 milioni a 10 miliardi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 ottobre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - D'ARAGONA
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI