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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e successive modificazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste e' autorizzato, fino al 30 giugno 1953, a provvedere al
pagamento dei contributi e delle spese di cui alle lettere e), f) ed
h) dell'art. 1 ed alle lettere a), c) ed f) dell'art. 4 della legge
23 aprile 1949, n. 165, a mezzo di aperture di credito a favore dei
capi degli Ispettorati agrari compartimentali e degli Ispettorati
provinciali dell'agricoltura.
Il limite stabilito dal citato art. 56 e successive modificazioni
e' elevato, per l'erogazione di cui al primo comma, a L. 10.000.000.