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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive
modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di
diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito
mobiliare, e' aumentato di lire 9 miliardi.
Di tale somma una quota di 4 miliardi e' riservata a favore di
aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia'
operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la
loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici
o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro
stabilimenti nell'Italia, meridionale ed insulare, di cui all'art. 1
della legge 15 dicembre 1947, n. 1419, o nelle zone industriali di
Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona.
La restante quota di 5 miliardi e' destinata al finanziamento della
ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende
industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici
nella provincia di Trento, nonche' al potenziamento e sviluppo
industriale di tale territorio.
Le operazioni creditizie di cui al presente articolo previo parere
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono
essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere
operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di
credito delle Casse di risparmio italiane, nonche', per quanto
riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese
artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.