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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'art. 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e' aggiunto il
seguente comma:
"Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato
a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai
giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di
leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla
osta dalle competenti autorita' militari; essi debbono essere in
possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. La durata massima del servizio dei volontari
ausiliari e' di 18 mesi.
Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento
degli organici vigenti".