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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, in aggiunta a quella di cui all'art. 14 del regio
decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, la spesa di lire 150
milioni per spese generali dell'Ente autonomo del Flumendosa e per
ogni altro atto preparatorio all'esecuzione delle opere dell'Ente
medesimo.
La suddetta spesa sara' stanziata nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-1950.