Legge Ordinaria n. 916 del 04/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1950)
Proroga al 30 giugno 1950 della temporanea facolta' attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi ai materiali soltanto a quantita' e non a valore.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n.
366,  sono  applicabili  fino  al  30  giugno  1950 a decorrere dal 1
gennaio 1948.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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