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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini del 30 giugno 1945 e del 1 luglio 1945, relativi agli
adempimenti prescritti in materia di societa' e di consorzi dagli
articoli 204, secondo comma, 206, 209, capoverso, 213, 215, secondo
comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni per
l'attuazione del Codice civile e transitorie, approvate con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, gia' prorogati con i decreti
legislativi 4 gennaio 1945, n. 11, 29 marzo 1947, n. 361, 25 marzo
1948, n. 484 e con la legge 19 dicembre 1949, n. 1051, sono
ulteriormente prorogati fino all'attuazione della revisione del
Codice civile.