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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Quando il titolare delle facolta' di cui negli articoli 1, 2 e 11
del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sia scomparso in
guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia
stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se
ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le
facolta' stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori
non emancipati nati dal matrimonio che posseggano la di lui
cittadinanza, verranno esercitate dalla moglie stessa, a pena di
decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.