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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n.
1, gia' sostituiti dall'art. 1 dell', legge 15 aprile 1942, n. 515,
sono modificati nel modo seguente:
"La Cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle
assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere
all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento
dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di
lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed
in misura variabile secondo le sue necessita' per importi non
superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio
finanziario.
"La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita
nell'anno cui si riferisce, potra' essere utilizzata in quello
successivo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
MARAZZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI