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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha
facolta' di imporre e di riscuotere per anni quindici dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di
lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci
imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado.
Tale tassa sara' accertata e riscossa con le modalita' gia'
stabilite dall'art. 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre
1947, n. 1697.