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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 329, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 1. - II primo comma e' sostituito dal seguente:
"E' istituita presso il Ministero del tesoro una Commissione per la
concessione di acconti ai cittadini, profughi nel territorio
nazionale, che hanno sofferto danni di guerra a beni mobili nei
territori gia' italiani delle isole dell'Egeo, della Dalmazia e della
Venezia Giulia".
La presente legge, munita del sigillo dallo Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI