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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dalla entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il 31
dicembre 1952 e' concessa per una sola volta sulle ferrovie dello
Stato la riduzione del 25 per cento sui prezzi della tariffa n. 1 per
i viaggi in terza classe che saranno effettuati dagli alto-atesini
reintegrati nella cittadinanza italiana, dalla stazione di confine
italiana fino alla localita' di nuova residenza in Alto Adige.