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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di
guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e
successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini
stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6
settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276, ma non oltre il 30
giugno 1949.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 febbraio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI