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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dal 1 gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico
dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto
della Pontificia commissione di assistenza e destinati ad enti
assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle
sottoindicate materie:
a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense
popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze
speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu'
importanti;
b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla
popolazione bisognosa italiana;
c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue,
festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.