Legge Ordinaria n. 963 del 28/11/1950 (Pubblicata nella G.U. del 12 dicembre 1950)
Proroga dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura comunque denominati.
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  indicati  nell'art.  1 della legge 15 agosto 1949, n.
533,   che  scadano  alla  fine  dell'annata  agraria  1949-50,  sono
prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita'
nelle  quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare,
per   le  conseguenze  che  l'esecuzione  delle  disdette,  anche  in
relazione  alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del
Ministro  per  il  lavoro  e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Ove  l'annata  agraria  abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1
marzo  1950,  la  proroga  di  cui  ai  comma  precedente puo' essere
concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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