Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti indicati nell'art. 1 della legge 15 agosto 1949, n.
533, che scadano alla fine dell'annata agraria 1949-50, sono
prorogati fino al termine dell'annata agraria 1950-51 nelle localita'
nelle quali cio' sia richiesto da esigenze di carattere particolare,
per le conseguenze che l'esecuzione delle disdette, anche in
relazione alla loro entita' numerica, puo' produrre, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il
Ministro per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ove l'annata agraria abbia avuto inizio tra il 1 gennaio ed il 1
marzo 1950, la proroga di cui ai comma precedente puo' essere
concessa fino al termine della corrispondente annata agraria 1951-52.