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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 9 maggio
1950, n. 526; 19 giugno 1950, n. 527; 22 giugno 1950, n. 528; 28
giugno 1950, n. 529 e 28 giugno 1950, n. 530, con i quali sono stati
effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste,
inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI