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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base
alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di
capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado
qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di
guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito
di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano.
I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni
predette e che in base all'anzianita' posseduta vengano a risultare,
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pretermessi
all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli
effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo
all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della
limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data
stessa la vacanza nel grado superiore.