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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali,
appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del
Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al
testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe
giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio
decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno
1940, n. 1030, e' ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1 luglio
1949, da lire 5 a lire 90.