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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' militare speciale per gli ufficiali addetti ai reparti
di correzione ed agli stabilimenti militari di pena, prevista
dall'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli
stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, e' elevata a lire 7500 annue.