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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, e' ratificato con
la seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della
Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il
tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito
di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".