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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei
danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del
gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:
a) alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge
30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno
1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali,
comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
b) alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di
sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di
riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e
del 50 per cento per quello di 4ª e 5ª categoria o non classificate;
c) alla concessione di sussidi, nella misura della meta' della
spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di
fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
d) alla concessione di sussidi nella misura del terzo della
spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case
comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di
beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti
legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
e) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o
ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, destinati
ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente
indispensabili ai fini della abitabilita'.