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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a
modifica di quanto disposto dal successivo art. 36,
contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA -
PELLA - SEGNI -
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI