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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine del 30 giugno 1951, di cui all'art. 26, secondo comma,
della legge 26 agosto 1950, n. 860, e' prorogato al 31 dicembre 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - MARAZZA -
PELLA - SEGNI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI