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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della liquidazione delle pensioni previste nel primo comma
dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, modificato
dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1949, n. 20, la Commissione di cui
al terzo comma del medesimo art. 2, integrata con un ufficiale
superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte
le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che
dette luogo alla mutilazione, all'invalidita' o alla morte delle
persone indicate nel citato art. 1 e si pronuncia, con motivato
parere, in base agli elementi raccolti.