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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella
legge 25 gennaio 1934, n. 233, e' abrogato.
Il Parco d'Abruzzo e' ricostituito in ente autonomo nella sua
attuale consistenza.