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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1950-1951, per l'attuazione dei
programmi assistenziali dell'Amministrazione per gli aiuti
internazionali, e' autorizzato il finanziamento di lire cinque
miliardi a favore dell'Amministrazione stessa.