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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I provvedimenti adottati dai prefetti nell'esercizio dei poteri
previsti dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E,
sono provvedimenti definitivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI