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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua
attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute
nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive
disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti,
viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale
misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese
di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonche'
degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio
contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929,
n. 848.