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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La somma di lire 70.000.000.000, da prelevarsi ai sensi della legge
23 febbraio 1950, n. 55, dal fondo speciale previsto dall'Accordo
italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, al
netto di lire 10.000.000.000 destinate, all'esercizio finanziario
1948-1949, al soddisfacimento degli oneri derivanti dalla legge 3
agosto 1949, n. 508, sara' introitata dall'Erario con imputazione
all'esercizio finanziario 1950-51.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI