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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concessa un'indennita':
a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od
occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale,
direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorita'
italiane;
b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate
direttamente o per mezzo di Autorita' italiane;
d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle
requisizioni di cui alla lettera a);
e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di
combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.