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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione del secondo comma dell'art. 58 del Codice civile
non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persone
scomparse in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943
ed il 25 aprile 1945.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI