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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a delegare al
Presidente della Giunta regionale sarda con decreto da emanarsi
all'inizio di ogni esercizio finanziario e da registrarsi alla Corte
dei conti, la facolta' di approvare, su conforme parere del Comitato
tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la
Sardegna, i progetti ed i contratti relativi all'esecuzione delle
opere pubbliche a pagamento non differito comprese nei programmi gia'
approvati dal Ministro stesso, fatta eccezione per quelle indicate
nell'art. 9, lettere a), b), c), del decreto legislativo 19 maggio
1950, n. 327, nonche' la facolta' di assumere gli impegni e disporre
i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme
stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del
Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni
della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato
e di leggi contabili speciali.