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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le tariffe dei professionisti in economia e commercio e dei
ragionieri, pubblicate con decreti del Capo del Governo
rispettivamente in data 1 dicembre 1941, n. 1609, e 29 gennaio 1938,
n. 137, sono modificate nel modo seguente:
"I compensi fissi sono aumentati di trenta volte e nella stessa
misura sono aumentati gli scaglioni dei compensi a percentuale, ferme
rimanendo le relative aliquote.
"Gli aumenti come sopra disposti comprendono quello del settanta
per cento stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21
dicembre 1945, n. 833".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI