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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall'art. 1
del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e dall'art. 1 del
decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle
salme dei caduti nella guerra, 1940-45 e nella lotta di liberazione,
possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato
generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore
della presente legge.
Possono altresi' rinnovare la domanda per ottenere la concessione
del contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era
gia' stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtu' dell'art. 2
del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, non avevano potuto
usufruirne.