Legge Ordinaria n. 1084 del 01/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 20 ottobre 1951)
Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al
quale  deve  essere  affidata  la  direzione  dell'azienda,  a tenore
dell'art. 4 del testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione
diretta  dei  pubblici  servizi da parte dei Comuni e delle Province,
deve essere un chimico-farmacista iscritto all'albo professionale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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