Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi
proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le
qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed inscritto
all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello
Stato in base all'art. 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio
1928, n. 619, sono computati utili, ai fini del calcolo della
buonuscita, gli anni di servizio fatti con tali qualifiche, nonche'
gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti
definitivi agli effetti della pensione in virtu' dell'art. II e del
paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e
dell'art. 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.
Le liquidazioni avvenute in difformita' con la disposizione che
precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei
loro legittimi eredi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 5 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
SPATARO - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI