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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto
Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che,
avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione
unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione
medesima entro il 27 ottobre 1951.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI