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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti dalla
stessa Amministrazione, con contratto tipo e con contratto a tempo
indeterminato, per la vigilanza degli istituti di prevenzione e di
pena delle colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli
istituti di prevenzione, e di pena metropolitani, ai sensi dell'art.
2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto
legislativo 8 maggio 1948, n. 839, possono, a domanda, conseguire la
nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel
seguente art. 2.