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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 7 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567, modificato
dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
26 ottobre 1947, n. 1371, e dall'art. 1 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 11 gennaio 1948, n. 64, e' sostituito
dal seguente:
"Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei
tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio
permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e'
costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del
Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in
servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito
addetto al Comando generale.
La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal
Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di
almeno cinque dei suoi componenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
- PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI