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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale
16 novembre 1944, n. 425, e' sostituito dai seguenti:
"I Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, ciascuno per
le cooperative edilizie rispettivamente sottoposte alla loro
vigilanza, assegneranno altri alloggi, possibilmente di uguale
consistenza e valore, che si siano resi disponibili nella stessa od
in altra cooperativa a contributo statale per effetto delle decadenze
pronunciate nella rispettiva competenza, ai sensi dei precedenti
articoli 1 e 2, ai soci gia' dichiarati decaduti o radiati in
applicazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n.
1765, e del regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che non si
trovino in condizioni di ottenere la reintegrazione prevista nel
presente e nel precedente art. 4, perche' l'alloggio originariamente
ad essi spettante ha formato oggetto di trasferimento per successione
o per atto tra vivi.
"Analoga assegnazione sara' disposta a favore degli eredi dei soci
indicati nel comma precedente e a favore di coloro che vengono
privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni previste
nel presente decreto".