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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' data facolta' al Ministro per l'interno di effettuare un
arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie
nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La facolta', di cui al comma precedente e le analoghe facolta' di
arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e
di richiami o trattenimenti in servizio di persone del Corpo delle
guardie di pubblica, sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni,
saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di
ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto
risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unita'.
Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma del presente
articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per
l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli
aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio,
quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di
almeno sei mesi.