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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750,
concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della
birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le
seguenti modificazioni:
all'art. 2 le parole: "piu' di 15 milligrammi di sorbite", sono
sostituite con le altre: "piu' di 12 milligrammi di sorbite";
all'art. 8 le parole: "entro i primi cinque giorni", sono
sostituite con le altre: "entro i primi dieci giorni";
al secondo comma dell'art. 9 le parole: "entro cinque giorni",
sono sostituite con le altre: "entro dieci giorni";
dopo il primo comma dell'art. 10 e' aggiunto il seguente nuovo
comma:
"L'Amministrazione puo' tuttavia consentire dilazioni per il
pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione
delle indennita' di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i
nuovi termini dilazionati";
all'ultimo comma dell'art. 11 le parole: "ai primi cinque
giorni", sono sostituite con le altre: "ai primi dieci giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 10 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI