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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.
Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi
e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'autorita'
giudiziaria o richiesti dalle parti.