Legge Ordinaria n. 1128 del 18/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1951 (suppl. ord.))
Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali  giudiziari  sono ausiliari dell'ordine giudiziario.
Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi
e  dai  regolamenti,  quando  tali atti siano ordinati dall'autorita'
giudiziaria o richiesti dalle parti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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