Legge Ordinaria n. 113 del 03/02/1951 (Pubblicata nella G.U. del 10 marzo 1951)
Assegnazione di un nuovo termine per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e dalle sovrimposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le   costruzioni   edilizie   nell'ambito   del   piano  regolatore
particolareggiato  edilizio  e  di  risanamento  della parte centrale
della  citta'  di  Modena per fruire della esenzione venticinquennale
dall'imposta   e  dalle  sovrimposte,  provinciale  e  comunale,  sui
fabbricati,  di  cui  all'art.  6 del regio decreto-legge 11 dicembre
1933,  n.  1864,  convertito  nella  legge  4 giugno 1934, n. 1034, e
all'art.  4  del  regio  decreto-legge  5  settembre  1938,  n. 1816,
convertito  nella  legge  30  gennaio  1939,  n.  409,  devono essere
compiute  entro  il  31  ottobre  1952  ferma  restando la decorrenza
dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                  PICCIONI - VANONI -
                                                              GONELLA

Visto: il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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