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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore
particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale
della citta' di Modena per fruire della esenzione venticinquennale
dall'imposta e dalle sovrimposte, provinciale e comunale, sui
fabbricati, di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 11 dicembre
1933, n. 1864, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1034, e
all'art. 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1816,
convertito nella legge 30 gennaio 1939, n. 409, devono essere
compiute entro il 31 ottobre 1952 ferma restando la decorrenza
dell'esenzione stessa dal 21 gennaio 1942.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
PICCIONI - VANONI -
GONELLA
Visto: il Guardasigilli: PICCIONI