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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' approvato e reso esecutorio l'atto 20 gennaio 1951 aggiuntivo
alla convenzione 14 ottobre 1931, approvata con regio decreto-legge
22 ottobre 1931, n. 1480, convertito nella legge 25 aprile 1932, n.
459, stipulato fra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il
tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante
della Societa' anonima italiana per le ferrovie del sud-est,
concessionaria dell'esercizio della rete ferroviaria secondaria della
penisola salentina.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI -
MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI