Legge Ordinaria n. 1133 del 01/10/1951 (Pubblicata nella G.U. del 8 novembre 1951)
Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1 aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000.000.000  di  cui  lire
70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1
aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la
riparazione  dei  danni  causati  dal terremoto dell'8 aprile 1950 in
comune  di  Giarre,  provincia  di  Catania,  lire 780.000.000 per la
riparazione  dei  danni  causati  dal  terremoto del 5 settembre 1950
nelle  Marche,  Umbria,  Lazio  e  Abruzzi,  e lire 40.000.000 per la
riparazione  dei  danni  causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in
provincia di Foggia.
  Con  detta  somma,  da  iscriversi  nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si
provvedera',  nei  Comuni  danneggiati,  che  saranno determinati con
decreto  del  Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro
per il tesoro:
    a)  alla  costruzione  di  ricoveri  stabili per le famiglie meno
abbienti rimaste senza tetto;
    b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa  per  la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento,
decorazione  ed  abbellimento  di edifici pubblici e di uso pubblico,
delle  Amministrazioni  provinciali  e  comunali,  nonche' di edifici
destinati  ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli
indicati  nei  decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
    c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa,  per  la  riparazione  o ricostruzione di fabbricati urbani di
proprieta'  privata,  limitatamente alle opere indispensabili ai fini
dell'abitabilita'.
  Al  riparto  della  spesa per gli interventi di cui alle precedenti
lettere  sara'  provveduto  con  decreto  del  Ministro  per i lavori
pubblici di concerto con quello per il tesoro.
  Alla  copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene
destinata  una  corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui
alla  legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato
di previsione dell'entrata, a quelli delle spese di vari Ministeri ed
al  bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per
l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).
 

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