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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 di cui lire
70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1
aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la
riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in
comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780.000.000 per la
riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950
nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40.000.000 per la
riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in
provincia di Foggia.
Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si
provvedera', nei Comuni danneggiati, che saranno determinati con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro
per il tesoro:
a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno
abbienti rimaste senza tetto;
b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento,
decorazione ed abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico,
delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici
destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli
indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio
1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della
spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di
proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini
dell'abitabilita'.
Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti
lettere sara' provveduto con decreto del Ministro per i lavori
pubblici di concerto con quello per il tesoro.
Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene
destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui
alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato
di previsione dell'entrata, a quelli delle spese di vari Ministeri ed
al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per
l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).